Mutuo: tasso non precisato? Cambio degli interessi
La Cassazione, con provvedimento n. 20801 del 25 luglio 2024, ha stabilito che: “affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse applicato e indicato nel contratto sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante”
Per quanto stabilito dalla summenzionata sentenza, quindi, nei contratto di finanziamento, mutuo e nelle altre tipologie di prestito, in ordine agli interessi, l’intermediario deve indicare specificatamente il divisore del parametro applicato Euribor e la periodicità del tasso; in mancanza, il piano di ammortamento non sarà determinabile univocamente ed il sottoscrittore non avrà contezza di quanti interessi corrisponderà alla scadenza.
Per i mutui privi di tali indicazioni, la stessa Cassazione, ha previsto, a titolo di sanzione ed ai sensi dell’art. 117 comma 7 del tuo (testo unico bancario), l’applicazione di un tasso sostitutivo bot (quindi un tasso inferiore a quello normalmente applicato dalle banche), che spesso può comportare per il contraente un notevole risparmio di denaro a scadenza.